Art. 2.

      1. Dopo il quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Con legge dello Stato, per assicurare il rispetto di norme internazionali o della normativa comunitaria o quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare dei diritti civili e sociali, può essere stabilita una disciplina legislativa uniforme ed esaustiva, efficace per l'intero territorio nazionale, nelle materie di cui ai commi terzo e quarto, nel rispetto del principio di leale collaborazione».